geom. Andrea Zacchello
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Quando mi chiedono: “che lavoro fai?” io rispondo sempre, ormai da anni, “il formatore”! Tuttavia capita ancora oggi che le persone rimangano perplesse a sentire questa parola, non riuscendo ad incasellarmi in una professione tradizionale.
Negli ultimi tempi per far capire subito di cosa sto parlando ho identificato una espressione semplice ma al contempo efficace quanto sintetica: ” faccio corsi di formazione“.
Ma cos’è e cosa fa un formatore? Diversamente da un docente di scuola o Universitario, che lavora sulle conoscenze dell’individuo il formatore (sia in ambito tecnico sia in ambito personale, motivazionale) lavora sulle competenze dell’individuo sulle sue skill, come direbbero gli anglosassoni.
Il formatore è una persona incaricata di sviluppare competenze nei suoi soggetti clienti, siano essi un gruppo classe o un individuo singolo. Ma la competenza è sempre qualcosa che appartiene alla sfera personale del cliente, non è una cosa che può essere trasferita ma, è qualcosa che deve svilupparsi.
Il formatore quindi lavora per lo più su un Saper Fare e un Saper Essere di un lavoratore, piuttosto che sul Sapere.
La differenza principale quindi rispetto alle altre professioni dell’insegnamento (docente di scuola e professore universitario) la ritroviamo proprio nell’oggetto del suo operare.
Il formatore non trasmette concetti ma agisce come veicolo e acceleratore nello sviluppo di competenze da parte del cliente. E’ più vicino quindi alla figura professionale dell’allenatore sportivo che spiega tecniche, introduce tattiche di gara, mostra esercizi ginnici, motiva e accompagna l’atleta verso le sue migliori performance.
La figura del formatore
Formazione in aula o in azienda
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011:
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Datori di lavoro - Rspp
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Dirigenti
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Preposti
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Rapresentanti dei lavoratori
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Formazione generale per lavoratori
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Formazione specifica - basso, medio e alto rischio - per lavoratori
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Emergenze Incendi
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Primo Soccorso
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Dispositivi di Protezione di III^ categoria
Formazione attrezzature
Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 in possesso delle seguenti abilitazioni:
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Piattaforme di lavoro elevabile
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Grù a torre
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Grù mobili
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Grù per autocarro
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Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
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Trattori agricoli o forestali
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Macchine movimento terra
Corso per operatori di Grù a Ponte
Il carroponte o gru a ponte è una attrezzatura molto diffusa nelle aziende per il sollevamento di carichi pesanti. Anche se si tratta di una attrezzatura di lavoro estremamente pericolosa non è inserita nell'elenco di cui all'art 73 comma 5 delle attrezzature che richiedono abilitazione.
E' però richiesto che il personale addetto alle manovre del carroponte sia informato, formato e addestrato in base all'art 73 comma 4 per cui una formazione è obbligatoria. L'uso del carroponte è riservato al solo personale formato.
La durata del corso è variabile da 4 a 8 ore a seconda del numero di partecipanti.
Corso per addetto al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi e preposto alla sorveglianza
Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006.
Il percorso formativo, che si svilupa su 28 ore, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, in conformità a quanto definito dal D. Lgs. 235/03 e dall’allegato XXI al D. Lgs. 81/08 al fine di prevenire situazioni di rischio caduta.
Corso spazi sospetti di inquinamento o confinati
Il decreto 177/2011 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che si trovano ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Sicurezza dei cantieri stradali
CORSO RIVOLTO AI GESTORI DELLE INFRASTRUTTURE E LE IMPRESE AFFIDATARIE ED ESECUTRICI
Il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 interviene in materia di “criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Tale formazione, dal carattere specifico, deve essere considerata integrativa e non sostitutiva alla formazione obbligatoria che spetta tutti i lavoratori come previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.